DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (non oltre il 24 maggio 2026), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall’entrata in vigore del presente accordo.
Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.
L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Prossimamente tutte le novità sui corsi di formazione.