Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Si sviluppano le pratiche per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale
secondo quanto indicato dal DPR n. 59/2013,
necessaria per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali.

 

La pratica consta in due passaggi:
– Un sopralluogo in azienda con relativa consulenza per la determinazione degli idonei profili impiantistici e di rendimento
– A seguire, in ufficio, la preparazione delle pratiche connesse al rilascio autorizzativo.

 

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ambientale in un unico atto autorizzativo, comprendente uno o più punti sotto indicati:
1) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (D.Lgs. n.152/2006, Parte Terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II);
2) Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.Lgs. n.152/2006, art. 112);
3) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.Lgs. n.152/2006, art. 269);
4) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività di deroga (D.Lgs. n.152/2006, art. 272);
5) Comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico ai sensi dell L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
6) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs.n. 99/1992, art.9);
7) Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 215 e art. 216).

 

Si eseguono anche i rinnovi di tali autorizzazioni e volture.

 

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